Art. 446 — Organici del personale educativo
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I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicita' della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonche' l'identita' delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in piu'; per ogni gruppo di dodici seminconvittori, un posto. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo 52. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 3 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva