Art. 46 — Collegio degi docenti di scuola materna
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate. ((2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7.)) Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.
Testo vigente dal 6 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva