Art. 46Collegio degi docenti di scuola materna

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Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e' istituito il collegio dei docenti. Esso e' composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed e' presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 6. Inoltre:

  • a)cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
  • b)provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
  • c)adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo 277;
  • d)adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art46 · fonte su Normattiva