Art. 470Mobilita' professionale

Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita'. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art470 · fonte su Normattiva