Art. 484 — R i c o r s o
Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva