Art. 540 — R i c o r s i
Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso ((al Ministero)) della pubblica istruzione. Il termine del ricorso ((al Ministero)) e' di 30 giorni.
Testo vigente dal 21 novembre 1994, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva