Art. 166

[1](Art. 15 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico e del provveditore diversi da quelli contemplati dall'art. 164, quando non sia altrimenti stabilito, e' ammesso ricorso al ministro della pubblica istruzione, nel termine e nelle forme di cui agli articoli 164 e 165.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art166 · fonte su Normattiva