Art. 166
[1](Art. 15 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).
[2]Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico e del provveditore diversi da quelli contemplati dall'art. 164, quando non sia altrimenti stabilito, e' ammesso ricorso al ministro della pubblica istruzione, nel termine e nelle forme di cui agli articoli 164 e 165.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva