Art. 491Orario di servizio dei docenti

Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e' determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. L'orario di servizio per i docenti e' costituito:

  • a)dalle ore da destinare all'insegnamento;
  • b)dalle ore riguardanti le attivita' connesse con il funzionamento della scuola. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita' educative. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita' didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art491 · fonte su Normattiva