Art. 491 — Orario di servizio dei docenti
Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e' determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti. L'orario di servizio per i docenti e' costituito:
- a)dalle ore da destinare all'insegnamento;
- b)dalle ore riguardanti le attivita' connesse con il funzionamento della scuola. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita' educative. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita' didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore settimanali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva