Art. 494
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
- a)per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
- b)per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita';
- c)per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva