Art. 50Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche

Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della parte II, titolo VI.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art50 · fonte su Normattiva