Art. 500 — Assegno alimentare
Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno alimentare in misura pari alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorita' competente ad infliggere la sanzione.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva