Art. 506

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Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:

  • a)dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
  • b)dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi del comma 2.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 21 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art506 · fonte su Normattiva