Art. 512 — Dispensa dal servizio
Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, ((e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita')) o persistente insufficiente rendimento.
Testo vigente dal 6 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva