Art. 512 — Dispensa dal servizio
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Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, e' dispensato dal servizio per inidoneita' o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994 · versione 0 su Normattiva