Art. 52
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative
Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva