Art. 583 — Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva