Art. 529 — Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall' amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio e' mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla meta'.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva