Art. 536Applicazione delle sanzioni

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all' ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'articolo 535. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art536 · fonte su Normattiva