Art. 542 — Rinvio alla contrattazione
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Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva