Art. 564 — Proroga eccezionale dell'aspettativa
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Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo' consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva