Art. 574Responsabilita' patrimoniale

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La responsabilita' patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all' Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilita' del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art574 · fonte su Normattiva