Art. 574 — Responsabilita' patrimoniale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024. Leggi il testo vigente →
La responsabilita' patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all' Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilita' del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva