Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' - UNIVERSITA' - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI ALLE SOLE IPOTESI DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI (CHE RISPONDONO ANCHE PER COLPA LIEVE) - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ESCLUSIONE - PRECEDENTE PRONUNCIA DI INFONDATEZZA (SENTENZA N. 54 DEL 1975) - RIPROPOSIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO CON MOTIVAZIONE PIU' ARTICOLATA, MA SENZA ADDURRE SOSTANZIALMENTE NUOVI ELEMENTI DI GIUDIZIO - PRONUNCIA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
La limitazione di responsabilia` ai casi di dolo o colpagrave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore, denunciata per la ingiustificata disparita` di trattamento che creerebbe rispetto agli altri funzionari e dipendenti pubblici, che rispondono, di norma, anche dei casi di colpa lieve, e` costituzionalmente legittima. E cio` in base a quanto ha gia` rilevato la Corte nella sentenza n. 54 del 1975 e cioe` che si tratta degli amministratori di un ente tipico, dotato di particolare autonomia, e che nei consigli siedono soggetti per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacita` e dai quali non e` quindi esigibile un grado massimo di diligenza nell'esecizio di una gestione economica e finanziaria; che la non rilevanza del grado di colpa non costituisce una costante del sistema in tema di responsabilita`, presentandosi al riguardo non poche eccezioni; mentre analoghe attenuazioni di responsabilita`, sono dettate rispetto agli amministratori ed impiegati dei Comuni, delle province e dei Consorzi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 riproposta senza addurre nuovi elementi di giudizio tali da indurre la Corte a modificare la precedente decisione n. 54 del 1975 con la quale era gia` stata ritenuta infondata). - cfr. S. n. 54/1975.
IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' - UNIVERSITA' - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI ALLE SOLE IPOTESI DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE - ASSERITA IMMUNITA' PER L'ATTIVITA' SVOLTA INCIDENTE SUL CONTENUTO DI QUESTA (CON VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.) - ESCLUSIONE - RISPONDENZA DELLA NORMA IMPUGNATA AI PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E DELLA IMPARZIALITA' DELLA P.A. RISULTANDO RAZIONALMENTE LIMITATA LA RESPONSABILITA' DI UNA CATEGORIA DI PUBBLICI AMMINISTRATORI).
La limitazione di responsabilita` ai casi di dolo o colpa grave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore non arreca alcun pregiudizio ai principi del buon andamento e della imparzialita` dell'amministrazione, ma, al contrario, risulta in armonia con tali principi perche` contiene una disciplina della responsabilita` di una certa categoria di pubblici amministratori, limitandola razionalmente in relazione alle obbiettive particolarita` della situazione. (Non fondatezza, in riferiemnto all'art. 97 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, R.D. 31 agosto 1933 n. 1592).
IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' - UNIVERSITA' - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI ALLE SOLE IPOTESI DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE - NON PERTINENZA DELLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 COST. (QUALE PROIEZIONE DELLA DISCIPLINA DI DIRITTO SOSTANZIALE CIRCOSCRITTA ALLA RESPONSABILITA' PER COLPA LIEVE) E 28 COST. (NON INVOCABILE A PROPOSITO DELLA RESPONSABILITA' DI CARATTERE INTERNO DEL FUNZIONARIO O IMPIEGATO VERSO LO STATO O L'ENTE PUBBLICO).
La limitazione di responsabilita` ai casi di dolo o colpa grave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore non viola gli artt. 24 e 28 Cost.. Poiche` infatti la garanzia giurisdizionale della difesa e` riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica del diritto sostanziale, la mancanza della previsione di responsabilita` per colpa lieve non comporta lesione del diritto di difesa. Peraltro l'art. 28 Cost. che si riferisce esclusivamente alle responsabilita` verso i soggetti danneggiati (e non anche a quella del funzionario o impiegato, verso lo Stato od ente pubblico), rinviando alle leggi ordinarie, non esclude che la responsabilita` sia disciplinata in modo vario per categorie di soggetti e per speciali situazioni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 28 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 R.D. 31 agosto 1973, n. 1592, sollevata sotto i profili attinenti all'illegittima limitazione del potere dello Stato e degli enti pubblici di agire in giudizio a difesa dei loro interessi patrimoniali e all'illegittima esclusione, piu` o meno manifesta, delle responsabilita` degli amministratori in questione). - cfr. S. nn. 42/1964, 111/1964, 30/1965, 286/1974 e 71/1979.
IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' - UNIVERSITA' - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI ALLE SOLE IPOTESI DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE - NON INVOCABILITA' DEL PRECETTO DELL'ART. 42 COST. (CHE SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE A RAPPORTI PATRIMONIALI) A PROPOSITO DELLA DEDOTTA ALTERAZIONE DEI RAPPORTI FRA STATO E COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON RIFLESSI SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DELLO STATO - PERSISTENZA DEL DOVERE DEGLI AMMINISTRATORI (SCATURENTE DALL'ART. 54 COST.) DI ADEMPIERE IN MODO CORRETTO ALLE LORO FUNZIONI - CONCLUSIVA ESCLUSIONE DEL CONTRASTO CON GLI ARTT. 42 E 54 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La limitazione di responsabilita` ai casi di dolo o colpa grave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore non si pone in contrsto con gli artt. 42 e 54 Cost.. Da un lato, infatti, l'art. 42 cost. tutela i rapporti di carattere esclusivamente patrimoniale, che non sussistono fra le Universita` ed i loro amministratori, mentre, dall'altro, la norma denunciata non esonera gli amministratori delle Universita` dal dovere di compiere in maniera corretta le loro funzioni, ne` li esclude da responsabilita` amministrativa, limitando invece razionalmente, tale responsabilita` in relazione alle obiettive particolarita` della loro situazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 42 e 54 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, sollevata sul presupposto che la limitazione di responsabilita` altererebbe la posizione di equilibrio patrimoniale tra lo Stato ed i componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` senza assicurare idonea tutela agli interessi patrimoniali dello Stato, consentendo peraltro agli amministratori di venir meno agli obblighi del loro ufficio).
IMPIEGO PUBBLICO - PUBBLICA ISTRUZIONE - PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNIVERSTA' - SPESE DELIBERATE ED ORDINATE IN ECCEDENZA AI FONDI DISPONIBILI - R.D. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ART. 52 - RESPONSABILITA' PER DOLO O COLPA GRAVE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME DELLA RESPONSABILITA' (ESTESA ALLA COLPA LIEVE) PREVISTO PER ALTRE CATEGORIE - GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (t.u. delle leggi sull'istruzione superiore), per la parte in cui limita al dolo e alla colpa grave la responsabilita' amministrativa del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Universita'. Tale diversificato trattamento dei soggetti indicati - rispetto agli amministratori ed ai dipendenti in genere degli altri enti pubblici, nonche' agli altri ordinatori di spesa operanti nell'ambito stesso dell'Universita' (che, invece, sono ritenuti responsabili anche per colpa lieve o negligenza) - e', invero, razionale e giustificato in base alla duplice considerazione, per un verso, del fatto che gli amministratori delle Universita' svolgono la loro attivita' gratuitamente e, per altro verso, dell'esigenza di adottare, nella specie, un metro unitario di valutazione della responsabilita' che tenga conto del fatto che, nei consigli di amministrazione delle Universita', sono presenti anche soggetti (come, ad esempio, i rappresentanti degli enti privati contribuenti), per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacita' e da cui, quindi, non e' coerentemente esigibile - nell'esercizio di una gestione economica e finanziaria, quale e', appunto, l'attivita' di amministrazione in questione - un grado massimo di diligenza.