Art. 52

[1](Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n. 1227).

[2]Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Universita' o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art52 · fonte su Normattiva