Art. 579 — Utilizzazione in altri compiti o funzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024. Leggi il testo vigente →
Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilita' di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'. L'inidoneita' permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneita' a nuovi compiti. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianita'.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva