Art. 130
Progetti formativi di tempo lungo
Le attivita' di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire ((...)) alle seguenti condizioni:
- a)che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- b)che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
- c)che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128. 39 (( 46))
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
39Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Il D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
Testo vigente dal 27 ottobre 2007, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva