Art. 58 — Istituzione delle scuole magistrali
Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva