Art. 592
Permessi sindacali
Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 262. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'articolo 591. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770
7Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6,comma 8) che "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[...] cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Testo vigente dal 6 aprile 1995, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva