Art. 606 — Attribuzioni dell'Amministrazione centrale
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Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta all'amministrazione centrale:
- a)coordinare l'attivita' delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventu';
- b)collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole all'estero;
- c)promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
- d)esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 21 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva