Art. 607 — M i n i s t r o
Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Il Ministro esercita altresi' i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva