Art. 611Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale

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Fino a quando non sara' definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 616, l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e' ordinata come segue: Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi; Direzione generale dell'istruzione elementare; Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado; Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; Direzione generale dell'istruzione tecnica; Direzione generale dell'istruzione professionale; Direzione generale per gli scambi culturali; Direzione generale per l'istruzione media non statale; Ispettorato per l'istruzione artistica; Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva; Ispettorato per le pensioni; Servizio per la scuola materna. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 90 e l'ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica per gli scopi conoscitivi propri dell'amministrazione della pubblica istruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498. Presso l'Amministrazione centrale e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 12 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art611 · fonte su Normattiva