Art. 637 — Programmi, esami, titoli di studio
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I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 636 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva