Art. 647 — Assegnazione alle sedi metropolitane
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All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la cattedra nella Universita' alla quale appartengono. (( Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti)) riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito. (( 2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio))
Testo vigente dal 21 novembre 1994 al 31 maggio 2017 · versione 3 su Normattiva