Art. 66 — Trasferimento di sede dei dipendenti pubblici
Art. 24, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L.n. 187/1982 1. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981 hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria nei comuni di cui all'articolo 1, sono a domanda definitivamente trasferiti nelle nuove sedi. Il trasferimento del personale della scuola e' effettuato anche in soprannumero. Sono altresi' definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici e di aziende autonome dello Stato alla data del 30 aprile 1982.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva