Art. 663 — Provvidenze scolastiche
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Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in localita' diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, e' accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e i ventisei anni. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuita'.
Testo vigente dal 15 aprile 1998 al 31 maggio 2017 · versione 19 su Normattiva