Art. 667Trasporto per aereo o automezzo

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Qualora i trasporti di cui all'articolo 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e' pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art667 · fonte su Normattiva