Art. 72
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Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ed e' stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe. Le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con numero di alunni di regola superiore a 23. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni. Per le scuole elementari il numero di alunni in ciascuna classe non puo' essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgono alunni portatori di handicap.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva