Art. 95 — Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva