Art. 97 — Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico
Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita' ivi stabilite.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva