Art. 98 — Accesso dei fonogrammi nelle scuole
In applicazione dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio gia' autorizzati.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva