Art. 13

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[1]Compartecipazione degli scopritori al provento delle ammende e pene pecunarie

[2]Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418. Art. 1 della legge 7 febbraio 1951, numero 168.

[3]Sul provento delle ammende e delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 19 dicembre 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art13 · fonte su Normattiva