Art. 13
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[1]Compartecipazione degli scopritori al provento delle ammende e pene pecunarie
[3]Sul provento delle ammende e delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 19 dicembre 1954 · versione 0 su Normattiva