Art. 13
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[1]Compartecipazione degli scopritori al provento delle ammende e pene pecunarie
[3]((Sul provento delle pene pecuniarie per infrazione alle leggi delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.))
Testo vigente dal 19 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva