Art. 7

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[1]Esenzioni a favore delle societa' zolfifere

[2]Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

[3]Sono esenti da tassa tanto le societa' commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo. Cosi' pure le societa' estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono per tutta la durata del loro esercizio di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale od una rappresentanza.

Testo vigente dal 21 marzo 1953 al 19 dicembre 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art7 · fonte su Normattiva