Art. 7

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[1]Esenzioni a favore delle societa' zolfifere

[2]Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

[3]((Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle tabelle o da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le societa' commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo. Cosi' pure le societa' estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale o una rappresentanza.))

Testo vigente dal 19 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art7 · fonte su Normattiva