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I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialita' ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a piu' ruoli o a piu' specialita', e' in facolta' della Amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialita' i giovani devono essere assegnati, in relazione alle necessita' organiche e tenuto conto delle qualita' fisiche e attitudinali degli stessi. Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Testo in vigore dal 10 aprile 1973 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1973-03-19;70~artunico · fonte del testo