Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore e' ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermita'; e' altresi' assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita.

Testo vigente dal 27 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-26;458~art5 · fonte del testo