Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore e' ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermita'; e' altresi' assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita.
Testo vigente dal 27 giugno 1967
