I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

  • a)prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
  • b)prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con i pazienti in attesa di trapianto;
  • c)accertamento dell'idoneita' alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Il donatore ha altresi' diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Testo vigente dal 15 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;52~art5 · fonte su Normattiva