[1]Dal 1° gennaio 1941-XIX i mobili che arredano gli Uffici giudiziari conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprieta' dello Stato. Dei mobili stessi sara' fatto l'inventario entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

[2]Saranno del pari iscritti nell'inventario di ciascun Ufficio giudiziario gli altri mobili ed oggetti di arredamento che saranno forniti dai Comuni agli Uffici giudiziari posteriormente alla data suindicata.

[3]Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati in questo articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 a 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827; e i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato generale dello Stato a sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e 41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.

Testo vigente dal 27 maggio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-24;392~art6 · fonte del testo