[1]A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono abrogati: il numero 3 dell'art. 2 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e, per quanto riguarda gli Uffici giudiziari, i capoversi dell'art. 331 dello stesso testo unico e il R. decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1668, salvi i rimborsi delle spese anticipate dai Comuni fino al 31 dicembre 1940-XIX che saranno effettuati secondo le norme vigenti; nonche' tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - PUTZOLU - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 27 maggio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-24;392~art8 · fonte del testo