Il giorno successivo alla scadenza di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge avra' termine la liquidazione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, affidata al Ministero delle finanze con il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 860. Sotto la stessa data le attivita' e passivita' del suddetto Istituto sono trasferite al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario. I diritti di credito spettanti all'Istituto suindicato in virtu' dei contratti di mutuo stipulati tra l'Istituto stesso ed i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria o loro aventi causa sono trasferiti al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le agevolazioni in materia di garanzie e di riscossione dei crediti relativi a tali diritti.

Testo vigente dal 17 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3140~art1 · fonte del testo