I beni immobili descritti nell'elenco annesso alla presente legge e compresi tra le attivita' di cui al precedente articolo sono senz'altro trasferiti in proprieta' al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in, cui si trovano.

Testo vigente dal 17 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;3140~art2 · fonte del testo