Nella prima attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti stabiliti per ciascuna carriera, escluso quello di direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere ricoperti mediante trasferimento, nei ruoli medesimi, del personale di ruolo organico delle Amministrazioni dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della, presente legge, presti comunque servizio presso l'A.A.I. da almeno cinque anni. Il trasferimento e' disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato. Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo la qualifica, nonche' l'anzianita' di carriera e di qualifica, possedute nel ruolo d'origine.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1340~art3 · fonte su Normattiva